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Decreto Rilancio, gli aiuti per il pagamento degli affitti commerciali

Potranno beneficiarne gli esercenti attività di impresa, di arti e professioni. I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo, destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, interesse turistico o lavoro autonomo

printDi :: 19 maggio 2020 10:29
centro commerciale

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(AGR)     Di Ernesto Vetrano 

Il Decreto Rilancio, tra le tantissime novità ha rimodulato le modalità di fruizione del credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o  concessione pagati da esercenti attività di impresa e da esercenti attività di arti e professioni che abbiano ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ossia nell'anno 2019.

 
Il limite della prima stesura, che prevedeva il credito di imposta per il solo conduttore, pari al 60 % del canone, obbligava quest’ultimo al pagamento della locazione per poter utilizzare lo sconto fiscale. Con le modifiche apportate, il Governo ha voluto dare ulteriori elementi di negoziazione tra le parti al fine di poter arrivare ad un minor esborso finanziario da parte del conduttore.

Analizziamo   le   novità   nel   dettaglio:   i   soggetti   che   potranno   beneficiare   di   tale aiuto saranno gli esercenti attività di impresa e gli esercenti attività di arti e professioni. I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

La misura del credito dovrebbe spettare ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,   artigianale,   agricola,   di   interesse   turistico   o   all'esercizio   abituale   e professionale   dell’attività   di  lavoro  autonomo, il   credito   d’imposta   spetterà   invece  nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo delle locazioni pagate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio i soggetti locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento   rispetto   agli  stessi   mesi   del   periodo  d’imposta  precedente,   requisito   invece  non necessario   per   le strutture   alberghiere   alle   quali   il   credito   di   imposta   spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Va precisato  che si  prevede  una non cumulabilità  del credito in relazione ai  medesimi canoni per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta  di   sostenimento   della   spesa   ovvero   in   compensazione   successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Al posto dell'utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate.

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